Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che
impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono
prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu'
anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori
una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che
spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di
lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il
datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di
lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore
di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per
la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in
assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso
di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza
l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede
contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei
contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi
spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,
anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in
regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali
dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18),
lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi eta' prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi
all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4,
e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di
vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti
principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non
spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito
dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da
un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non
spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una
crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione,
la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all'acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle
dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa
unita' produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da
parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del
datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto
di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le
parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o
sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione
del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e
la data della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre
anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei
primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54,
comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta
convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione
del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione
consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida
effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per
l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle
dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione
consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla
sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalita'
semplificate per accertare la veridicita' della data e la autenticita'
della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore, in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto,
in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione
della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla
convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma
18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della
condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non
aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi
presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la
predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite
comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al
comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad
altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o
al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il
periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di
revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo'
essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se
interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal
giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo
intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto
retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni
effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo
al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in
forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non
provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni
dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi
del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine
di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto,
e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle
Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura di
maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della
coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
in via sperimentale per gli anni 2013-2015: a) il padre lavoratore
dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo
di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore
periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre
e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione
obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il
periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e'
riconosciuta un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta
all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennita'
pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto
a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro
dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni
prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera,
valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di
concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di
maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse
di cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure
sperimentali di cui al comma 24; b) il numero e l'importo dei voucher
di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore
della situazione economica equivalente del nucleo familiare di
appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare, per
la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio previsto dalla
predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero
di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i
dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori
occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di
produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni
previste dalle discipline di settore»; b) all'articolo 5, comma 2, dopo
il secondo periodo e' inserito il seguente: «Indipendentemente
dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori e' considerato
personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione
svolte in cantiere»; c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e'
aggiunto il seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli
esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della
attivazione degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale,
con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi
secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere
dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con
la modalita' di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle
risorse, pari a 650 milioni di euro annui, gia' presenti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative
al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1,
comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad
utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del medesimo Ministero gia' impegnate per le medesime
finalita'.
30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno
ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al
reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso
il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione
dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative
del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e
di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,»; b) i periodi
dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o
datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli
eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva
puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o
datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che
ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole generali».
32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione
collettiva» e' inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a
livelli decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i
quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e
gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno
l'offerta delle seguenti azioni: a) colloquio di orientamento entro i
tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) azioni di
orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato
di disoccupazione, con formazione sulle modalita' piu' efficaci di
ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale; c)
formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i
sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata
alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di residenza; d) proposta di adesione ad
iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di
percezione del trattamento di sostegno del reddito. 1-ter. Nei
confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di
altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la
sospensione dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei
mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono
prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata
complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze
professionali del disoccupato»; b) all'articolo 3, la rubrica e'
sostituita dalla seguente:
«Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per
l'impiego»; c) all'articolo 4, comma 1: 1) la lettera a) e' abrogata;
2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a
otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono
soppresse; 3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di
programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali
europei e' definito un sistema di premialita', per la ripartizione
delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione
dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari
di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di
residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di
ammortizzatore sociale di cui beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non
inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del
citato decreto legislativo n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo
decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 35,
con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le
azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei
beneficiari di ammortizzatori sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di indennita' nell'ambito
dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, puo'
essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione
al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo
di cui al comma 35 del presente articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento
degli incentivi all'assunzione, le regioni e le province mettono a
disposizione dell'INPS, secondo modalita' dallo stesso indicate, le
informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento
degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative
all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'articolo 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le
informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla
sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le
informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione
nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e beneficiario di
una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal
trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un
giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di mobilita' o di
indennita' o di sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato
di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi,
quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una
iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non
vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore, o comunque che e' raggiungibile mediamente in
80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario
dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla
prestazione, fatti salvi i diritti gia' maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di
cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il
provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate
per periodi di non spettanza del trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e' ammesso ricorso al
comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo
1-quinquies e' abrogato.
47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
comma 10 e' abrogato.
48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
30, alinea, le parole: «in conformita' all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»; c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai
occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato
del lavoro; e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro
efficace e tempestivo ricollocamento; e-sexies) collocamento di
soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n.
247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal
comma 48, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata
l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui ai
commi da 33 a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento
permanente si intende qualsiasi attivita' intrapresa dalle persone in
modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al
fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative
politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di
Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e
sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque
accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e
professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una
dorsale informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel
sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con
il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma
professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo
unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una
certificazione riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da
una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei
sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a
prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento,
da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita
quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del
contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in
coerenza con il principio di sussidiarieta' e nel rispetto delle
competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e
priorita' per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti
territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione,
formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la
crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del
welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza
attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono
considerate prioritarie le azioni riguardanti: a) il sostegno alla
costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di
apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a
54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i
fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le
necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con
particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali; b) il
riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli
apprendimenti comunque acquisiti; c) la fruizione di servizi di
orientamento lungo tutto il corso della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei
servizi concorrono anche: a) le universita', nella loro autonomia,
attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro
strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualita',
che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione
studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza,
partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della
mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed economico; b) le
imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; c) le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei
servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale
e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la
valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio
nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture
territoriali degli enti pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative,
delle universita' e degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o piu' decreti
legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema
nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a
68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali
servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a
valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la
consistenza e correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi
da 64 a 68; b) individuazione e validazione dell'apprendimento non
formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un
omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei
riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali
e in modo da assicurare a tutti pari opportunita'; c) riconoscimento
delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso
educativo, formativo e professionale della persona; d) definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di
cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti
in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e
loro rappresentanze nonche' le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; e) possibilita' di riconoscimento degli
apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti
formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67; f)
previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e
informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui
alla lettera d), ispirate a principi di semplicita', trasparenza,
rispondenza ai sistemi di garanzia della qualita' e valorizzazione del
patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla
persona; g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b)
sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello
nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione
dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia
dell'equita' e del pari trattamento delle persone, la comparabilita'
delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento
alle certificazioni di competenza, e' considerato anche il ruolo svolto
dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 58, il Governo puo' adottare eventuali
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel
rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che
chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la
relativa certificazione delle competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa,
attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal
contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva
2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori; b)
previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di
piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di
organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate; c) istituzione di organismi congiunti, paritetici
o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione
nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la
salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione
professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva
di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate al risultato,
i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme
di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilita'
sociale dell'impresa; d) controllo sull'andamento o su determinate
scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti
eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in
organi di sorveglianza; e) previsione della partecipazione dei
lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della
partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani
industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti
sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa' per
azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente piu'
di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che
l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di
gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformita' agli
articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa
essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel
consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo,
con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che
rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al
possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di
opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali
abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle
partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel
governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si
applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62
puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' disposto le
risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si
fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio
nazionale nel rispetto dei principi di accessibilita', riservatezza,
trasparenza, oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali,
non formali ed informali e' un atto pubblico finalizzato a garantire la
trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con
gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al
rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta
formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente
pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di
certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione,
tracciabilita' e accessibilita' della documentazione e dei servizi,
soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51,
nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di
tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un
insieme strutturato di conoscenze e di abilita', acquisite nei contesti
di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti
formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli
apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi
da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili
ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in
repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente
riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi
servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli
elementi essenziali per la riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle
certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre
anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e
delle qualificazioni professionali; c) le modalita' di registrazione
delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto
formativo ed alle anagrafi del cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921
milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015,
2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno
2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per
l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 1.138
milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014
e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai
commi da 72 a 79; b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907
milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015,
766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno
2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per
l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni
finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni
e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o
siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella
misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte
corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della
destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il soccorso pubblico.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive
riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le
predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti
interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera
b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella
suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti
per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma
si applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui
diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente
incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero
imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale
disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse
modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b),
dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le
disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilita'
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il
diritto di rivalsa nei confronti del contraente, e' deducibile, ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente
medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al
presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto
a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18
milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS,
sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30
giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della
propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa,
aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere
dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati entro il 30
giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di
cui ai commi 77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle
disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva
riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3249): Presentato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (Fornero) il 5 aprile 2012. Assegnato
alla 11ª commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede referente,
il 5 aprile 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª,
9ª, 10ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 11ª commissione, in
sede referente l'11, 12, 16, 17, 18, 19, 26 e 27 aprile 2012; l'8, 9,
10, 15, 16, 17, 22 e 23 maggio 2012. Esaminato in aula il 23, 24, 29 e
30 maggio 2012 e approvato il 31 maggio 2012.
Camera dei deputati (atto n. 5256): Assegnato alla XI commissione
(lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 4 giugno 2012 con
pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV
e questioni regionali. Esaminato dalla XI commissione, in sede
referente, il 7, 12, 14 e 21 giugno 2012. Esaminato in aula il 25 e 26
giugno 2012 ed approvato il 27 giugno 2012.